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Segnalazione ADR: una nuova interpretazione della norma.

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Il trasporto di merce pericolosa e l’obbligo di segnalazione ADR

Come tutti sanno il trasporto delle merci pericolose su strada è regolamentato in Europa dall’ADR. Una recente sentenza del Giudice di Pace di Torino ha contribuito a fare chiarezza sulla corretta applicazione della norma.

Il Regolamento ADR

Tra le disposizioni dettate dall’accordo vi è l’obbligo di installare, sia sulla parte anteriore sia posteriore dei veicoli che trasportano merce pericolosa, pannelli di segnalazione di colore arancione retro-riflettente, detti comunemente pannelli ADR. Per alcuni veicoli, come ad esempio le cisterne, i pannelli devono essere installati anche sulle fiancate.

I controlli e i verbali di accertamento sempre più frequenti

Recentemente, sul territorio nazionale, in diversi momenti di controllo, l’organo verificatore ha stabilito numerose sanzioni riscontrando presunte irregolarità nell’applicazione dei pannelli ADR sui mezzi.

Secondo l’ADR, infatti, i pannelli devono avere dimensioni di 40 cm di base e 30 cm in altezza con un bordo nero di spessore non superiore a 1,5 cm, oppure possono avere dimensioni ridotte (30 x 12 cm e 1 cm per il bordo).

La norma, però, lascia alla valutazione dell’installatore la scelta di una dimensione piuttosto che l’altra sui mezzi dedicati al trasporto delle merci pericolose.

La sentenza del Giudice di Pace della Sezione Civile di Torino cambia prospettiva e fa chiarezza

A seguito di una contestazione risalente allo scorso settembre, con sentenza 486/22 del Giudice di Pace di Torino è stato accolto il relativo ricorso ed è stato sancito che, coerentemente a quanto definito nell’accordo ADR, la scelta tra il pannello di dimensioni maggiori e quello di dimensioni minori è a discrezione dell’applicatore e del titolare dei mezzi che deve procedere a stabilire quale modello inserire effettuando valutazioni relative a spazio disponibile e stabilità del cartello stesso.

Se lo spazio lasciato dalla cabina nella parte frontale del mezzo non è sufficiente ad accogliere il cartello di dimensioni maggiori o se la struttura della carrozzeria non consente un alloggiamento sicuro e stabile del cartello stesso, è corretto procedere all’applicazione del cartello più piccolo.

La sentenza dello scorso 22 Febbraio contribuisce a segnare un importante cambio di rotta in relazione ai controlli e alle sanzioni fino ad ora operate dagli addetti alla vigilanza e fornisce maggiore chiarezza riguardo al rispetto della norma.

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